Patente a crediti: cosa cambia dal 10 luglio 2025.

8/7/2025

Nuove funzionalità della piattaforma di rilascio della Patente a Crediti

In data 01/07/2025 dalla Sala Conferenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a Roma, sono state presentate le nuove funzionalità della piattaforma destinata al rilascio della Patente a crediti, strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. La piattaforma sarà disponibile a partire dal 10/07/2025.

In particolare, saranno visibili le informazioni della propria patente e la possibilità di inserire requisiti ulteriori. Si precisa che l’anzianità dell’azienda non dovrà essere richiesta da parte dell’utente ma sarà calcolata direttamente dal sistema (a partire dal 10/07/2025).

Patente a crediti

Sarà integrata nella piattaforma:

  • La procedura di attestazione (non necessaria per chi ha già provveduto a richiedere la patente) da parte di persone fisiche per la verifica della qualità di legale rappresentante dell’impresa/titolare di impresa individuale/lavoratore autonomo presso i sistemi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per chi non ha ancora richiesto la Patente a crediti.
    I dati vengono automaticamente controllati presso gli archivi delle Camere di Commercio e in caso positivo l’attestazione è disponibile entro le 24 ore successive.
    L’applicativo permette di richiedere anche una nuova attestazione da parte di una persona fisica o disabilitare attestazioni già in corso di validità. È possibile l’attestazione da parte di più di un Legale Rappresentante per la stessa azienda previo riscontro delle Camere di Commercio. Allo stesso modo un legale rappresentante si può attestare per più imprese.
  • Procedura di gestione deleghe a una o più persone fisiche e/o giuridiche da parte del legale rappresentante dell’impresa/titolare di impresa individuale/lavoratore autonomo già autenticati con la procedura di attestazione.
    La delega sarà attiva entro il giorno successivo.
    L’utente delegante può consultare in qualsiasi momento sia l’elenco delle attestazioni presenti che dei relativi delegati e il periodo di validità delle deleghe medesime.
    In ogni momento si può annullare tutte le deleghe o variare il loro periodo di validità.
  • Crediti aggiuntivi – incremento punteggio della patente: possono essere richiesti dai delegati o dal legale rappresentante dell’impresa/titolare di impresa individuale/lavoratore autonomo sia nel momento della prima emissione della patente a crediti che in momenti successivi.
    È possibile la correzione di eventuali errori riguardanti i requisiti ulteriori entro le ore 24 della giornata di invio e prima che il punteggio sia aggiornato (successivamente è necessario contattare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro). I crediti aggiuntivi verranno imputato il giorno successivo.

Come chiarito in precedenze dall’Ispettorato del Lavoro con circolare n. 4 del 23/09/2024 si
potranno richiedere crediti aggiuntivi nelle seguenti ipotesi:

1. in ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024:

  Requisito Incremento crediti
1 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili
con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella.
3
2 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili
con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella.
5
3 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili
con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella.
8
4 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili
con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella.
10

2. in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti.

3. in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti per:

  Requisito Incremento crediti
5 Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi
di mutuo riconoscimento IAF MLA.
5
6 Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG- SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria
civile”.
4
7 i) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
ii) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

 

 

i.) 6

 

ii.) 8

8 Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza 3
9 Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. 1
10 Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. 3
11 Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. 6
12 Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3
13 Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente. 2

4. in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:

  Requisito Incremento crediti
14 Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 1
15 Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 2
16 Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 4
17 Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL
Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022
2
18 Possesso della certificazione SOA di classifica I. 1
19 Possesso della certificazione SOA di classifica II. 2
20 Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2
21 Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio
nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.
2
22 Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. 2
23 Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. 2
24 Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2
25 Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 2

Accedere alle procedure è possibile utilizzando uno dei seguenti strumenti di identità digitale:

  • SPID
  • CIE
  • CNS
  • eIDAS (accessibile solo dal Legale Rappresentante comunitario non italiano di aziende residente nell’UE fornendo tutti i dati in autodichiarazione)

Il servizio è accessibile presso il sito: https://servizi.ispettorato.gov.it/

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento in merito.