Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 aprile 2025 ha sancito il nuovo Accordo Stato Regioni (bozza del 13/05/2024) finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
Con l’uscita del nuovo Accordo Stato-Regioni, il panorama normativo in materia di formazione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si arricchisce di significative novità.

Il nostro Studio ha elaborato questa informativa con l’intento di offrire un primo inquadramento chiaro e sintetico di alcuni dei principali cambiamenti introdotti e delle ricadute operative che questi possono determinare per datori di lavoro, RSPP, formatori e consulenti del settore. Ciò al fine di mettere in luce gli aspetti di aggiornamento normativo ma anche di aprire un confronto costruttivo su come tali novità potranno essere applicate concretamente nei diversi contesti organizzativi.

Sicurdalia rimane a disposizione per fornire consulenza/chiarimenti sulla Vostra situazione aziendale in base alle nuove disposizioni previste dall’Accordo Stato Regione.

Alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo verranno abrogati i seguenti accordi:

  • Accordo 21/12/2011 riguardante la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti;
  • Accordo 21/12/2011 riguardante la formazione del DL RSPP;
  • Accordo 22/02/2012 su alcune attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;
  • Accordo 07/07/2016 riguardante la formazione del RSPP/ASPP;
  • Accordo 25/07/2012 contenente le Linee applicative degli Accordi del 21/12/2011.

Il nuovo accordo individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi di:

  • datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
  • operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DI SEGUITO SI RIPORTANO ALCUNE INDICAZIONI/MODIFICHE PREVISTE DALLA BOZZA NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

  1. SOGGETTI FORMATORI
  2. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
  3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
  4. ATTESTATI DI FORMAZIONI
  5. CONDIZIONI PARTICOLARI
  6. CORSO LAVORATORI
  7. CORSO PREPOSTI
  8. CORSO DIRIGENTI
  9. CORSO DATORI DI LAVORO
  10. CORSO DATORE DI LAVORO – RSPP
  11. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011)
  12. CORSO PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008
  13. AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
  14. AGGIORNAMENTO LAVORATORI
  15. AGGIORNAMENTO PREPOSTI
  16. AGGIORNAMENTO DIRIGENTI
  17. AGGIORNAMENTO DATORI DI LAVORO
  18. AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
  19. AGGIORNAMENTO LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
  20. AGGIORNAMENTO OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
  21. VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
  22. ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO
  23. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
  24. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
  25. FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

1. SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

  1. i soggetti “istituzionali”;
  2. i soggetti “accreditati”;
  3. altri soggetti (fondi interprofessionali di settore, Organismi Paritetici, associali sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.

Nell’ambito dell’organizzazione dei suddetti corsi, i datori di lavoro devono avvalersi di docenti formatori in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nell’accordo.
Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.

2. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto nuovo Accordo (specifiche del percorso formativo, specifiche di realizzazione, specifiche per il controllo e la verifica);
b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
e) verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione
nonché per i corsi di aggiornamento;
f) predisporre il verbale della verifica finale;
g) predisporre l’attestato di formazione.

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:

  • presenza fisica
  • video conferenza sincrona
  • e-learning
  • modalità mista.

4. ATTESTATI DI FORMAZIONE

Gli attestati rilasciati ai sensi dell’accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.

5. CONDIZIONI PARTICOLARI

I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.

6. CORSO LAVORATORI

La durata minima dei corsi rimane invariata:

  1. Formazione generale: la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore;
  2. Formazione specifica: suddivisa in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007):
    • 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
    • 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
    • 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

Viene precisato che i progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi.

7. CORSI PREPOSTI

I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
Il corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 per la figura del preposto.
Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.
La durata minima prevista per il corso di base diventa di 12 ore (prima: 8).

8. CORSO DIRIGENTI

I dirigenti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo. 
La durata minima prevista per il corso di base diventa di 12 ore (prima: 16).
È poi previsto il Modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.

9. CORSO DATORI DI LAVORO

 I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo. 
Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”. 
La durata minima prevista per il corso di base diventa di 16 ore.
È poi previsto il Modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.

10. CORSI DATORE DI LAVORO – RSPP

La formazione del Datore di Lavoro che riveste il ruolo di RSPP viene rinnovata.
In precedenza, era suddivisa in base al settore ATECO di appartenenza ed associata ad uno dei seguenti livelli di rischio:

  • Rischio basso 16 ore;
  • Rischio medio 32 ore;
  • Rischio alto 48 ore.

Il nuovo accordo prevede invece un modulo comune della durata di 8 ore a cui è necessario aggiungere la frequenza di uno dei moduli integrativi relativi a:

  • Agricoltura – silvicultura – zootecnia (16 ore);
  • Pesca (12 ore);
  • Costruzioni (16 ore)
  • Chimico – Petrolchimico (16 ore).

11. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011)

Vengono definiti i criteri per la formazione degli addetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

La durata minima prevista per il corso di base è di 12 ore (4 teoriche, 8 pratiche).

12. CORSO PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008

Vengono introdotti i seguenti corsi:

  • Carroponte: viene introdotto un corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte.
  • Il modulo tecnico-teorico è di 4 ore.
  • Il modulo pratico è distinto per le diverse tipologie di comando, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, della durata di 6 ore.
  • L’abilitazione per tutte le tipologie comporta un modulo pratico di 7 ore
  • Macchina agricola raccogli frutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF): Il modulo tecnico-teorico è di 4 ore. Il modulo pratico è di 4 ore.
  • Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): Il modulo tecnico-teorico è di 4 ore. Il modulo pratico è di 4 ore.

13. AGGIORNAMENTO FORMAZIONE

L’aggiornamento non deve essere inteso solo come un rispetto agli obblighi di legge, ma deve intraprendere un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell’ottica del “lifelong learning” con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l’aggiornamento di cui ai punti 2.1,2.2, 7 e 8 della Parte II (formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008).
L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

14. AGGIORNAMENTO LAVORATORI

L’aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.

15. AGGIORNAMENTO PREPOSTI

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.

16. AGGIORNAMENTO DIRIGENTI

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il dirigente opera in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.

17. AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

18. AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

19. AGGIORNAMENTO LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

20. AGGIORNAMENTO OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

L’aggiornamento per rinnovare l’abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

21. VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
La valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l’applicazione al lavoro di:

  • conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l’intervento formativo;
  • comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.

Modalità

  1. Analisi infortunistica aziendale. Per la valutazione dell’efficacia dell’attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l’incidenza infortunistica prima e dopo l’intervento formativo inclusi i “mancati infortuni”.
  2. Questionari da somministrare al personale. Si tratta di valutare tramite un questionario di autovalutazione l’acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell’attività formativa.
    Il questionario può essere elaborato in base a diversi elementi: la percezione del pericolo da parte dei lavoratori, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali, la percezione dell’esperienza da parte del lavoratore.
  3. Check list di valutazione. La check list deve misurare la valutazione di efficacia dell’attività formativa attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro.

Si deve pertanto definire una checklist che risponda ad una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri. Ad esempio, si possono individuare i seguenti elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro. Il check diventa, nel contempo, strumento di valutazione dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale.

Nell’ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

22. ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO

Il nuovo accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

23. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore, potranno essere effettuati i corsi conformi agli accordi Stato-Regioni che vengono abrogati, nonché all’allegato XIV D.Lgs. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro saranno tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del nuovo accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
I corsi inerenti ai lavoratori che operano in ambienti sospetto inquinamento o confinati già erogati e con contenuti conformi al nuovo accordo saranno riconosciuti.
L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

24. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

  • LAVORATORI: per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
  • DIRIGENTI: per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
  • PREPOSTI: per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
  • DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI RSPP: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n. 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi come riportato nella tabella presente nella bozza del nuovo accordo.
  • RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
    Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo. I corsi di formazione relativi a macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’ aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

25. FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del d.lgs .15 giugno 2015, n. 81.

Si resta quindi in attesa della pubblicazione dell’accordo in GU a partire dalla quale l’accordo entrerà ufficialmente in vigore.